testata ADUC
Immigrazione. Regolarizzazione badanti a pois? Interpellanza
Scarica e stampa il PDF
Iniziativa 
6 agosto 2010 11:27
 
Interpellanza al ministero dell'Interno dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca

Premesso che
- la legge 102 del 2009 ha consentito la regolarizzazione di colf e badanti clandestini: il datore di lavoro dichiara l'esistenza del rapporto, lo regolarizza e lo straniero ottiene un permesso di soggiorno. Fra i requisiti previsti dal decreto, il non aver subito condanne penali, anche non definitive, per i reati per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo (artt. 380 e 381 c.p.p.).
La norma, per come formulata, poteva prestarsi a due interpretazioni:
1) e’ esclusa la regolarizzazione degli stranieri clandestini che abbiano riportato condanne per i reati elencati agli artt. 380 e 381 c.p.p.;
2) oppure e’ esclusa la regolarizzazione se gli stranieri clandestini che abbiano riportato condanne per reati i cui limiti edittali corrispondono a quelli per i quali e’ previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo.

- La prima interpretazione del Ministero giunge a marzo (Circolare n. 1843 del 17 marzo 2010), quando il termine per presentare le richieste di regolarizzazione e’ ormai ampiamente scaduto. Secondo il Ministero non possono essere regolarizzati gli stranieri che abbiano subito una condanna per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Fra questi rientra il reato previsto all’art. 14, comma 5-ter, del testo Unico sull’immigrazione d. lgs. 286 del 1998, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni (e quindi ricadrebbe nei limiti edittali dell’art. 381 c.p.p.) lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento del Questore, se detto ordine e’ stato emesso per ingresso illegale ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.

Considerato che
- Il chiarimento ministeriale, secondo l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori), e’ in primo luogo discriminatorio, poiche’ distingue irragionevolmente fra due categorie di stranieri ugualmente clandestini: chi e’ stato espulso e non piu’ fermato dalle forze dell’ordine –e questa categoria puo’ accedere alla regolarizzazione- e chi e’ stato espulso una prima volta e fermato una seconda, con relativo procedimento penale per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter d.lgs. 286/98. Quest’ultima categoria non puo’ accedere alla regolarizzazione poiche’ il reato rientrerebbe nei limiti edittali per l’arresto facoltativo.

- L’ingiustizia e’ palese, entrambe le categorie di stranieri si trovano illegalmente sul territorio italiano, entrambe hanno ricevuto l’ordine questorile; i primi sono stati nuovamente fermati, i secondi no. Questa la circostanza che consente o meno la regolarizzazione. Tanto piu’ discriminatoria se si considera che appartenere all’una o all’altra non e’ circostanza che rientra nella disponibilita’ decisionale dello straniero, che non puo’ certamente “scegliere” di non essere fermato dalle forze dell’ordine.
Un chiarimento tardivo, che avrebbe avuto senso se fatto all'indomani dell'entrata in vigore della legge, prima ancora della scadenza del termine per presentare la domanda. Tanti stranieri, infatti, hanno partecipato alla regolarizzazione e si sono poi visti respingere la domanda, con tanto di espulsione.

- Passano i mesi, puntuali iniziano ad arrivare i primi dinieghi sulla base della circolare, e gli stranieri iniziano a fare ricorso al Tar.
I vari Tar italiani hanno deciso in maniera diversa, c'e' chi ha dato ragione agli stranieri, chi torto, e quindi il destino della regolarizzazione e' affidato al luogo in cui si vive, al Tribunale regionale che decidera'.
I primi fortunati sono i Toscani: il Tribunale Amministrativo Regionale da' ragione agli stranieri perche' secondo i giudici il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter non rientra tra quelli elencati negli articoli 380 e 381 del ccp, poiche' espressamente escluso da altro comma dello stesso articolo.
Di parere opposto il Tar dell'Umbria, che rigetta il ricorso di un cittadino straniero con una vicenda molto simile a quella toscana.

- Il Governo, in risposta ad una interpellanza parlamentare tramite il sottosegretario all’Interno, ha ribadito la correttezza della circolare. Ed ha aggiunto: non potra' regolarizzarsi “lo straniero che senza giustificato motivo permanga illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsi entro cinque giorni, se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2 lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato”. Mentre “e' fuori dall’applicazione dell’articolo 381 la seconda fattispecie di reato -sempre prevista dall’articolo 14, comma 5-ter, del predetto decreto legislativo- che punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno, lo straniero che permanga illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsi, se l’espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da più di 60 giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno e' stata rifiutata, ovvero se lo straniero si e' trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, riguardante i soggiornanti di breve durata”.
Pochi giorni dopo si e' pronunciato anche il Tar Veneto, che appoggia l'orientamento toscano, cui si aggiungono, nell'ultima settimana, le pronunce del Tar Lombardia e del Tar Marche.

Si chiede
Se il ministero intenda intervenire con una nuova circolare ministeriale nella direzione dell'orientamento prevalente, ritirando le precedenti.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS