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Mutui. Emendamento al ddl per la sospensione dei pagamenti di chi e' in difficolta'
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Iniziativa 
10 luglio 2008 0:00
 
Emendamento al Disegno di legge A.S. n. 866 “Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” 
 
presentato dai senatori Donatella Poretti e Marco Perduca

La Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa che consente ai mutuatari che si trovano in momento di difficoltà di sospendere il pagamento del mutuo per un massimo di 18 mesi. La possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo è il provvedimento senza dubbio più efficace per chi si trova in estrema difficoltà poiché consente al mutuatario di avere il tempo necessario per riorganizzare la propria vita (trovare un nuovo lavoro, trovare una diversa abitazione, ecc.) per poter far fronte agli impegni assunti.
Disgraziatamente, questa norma non è ancora applicabile perché il Governo ha mancato ad emanare i provvedimenti attuativi previsti dal comma 480 dell'art. 2 della già citata legge.
L'emendamento si propone di fissare al Governo un termine ristretto, 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per emanare i provvedimenti attuati che sono sempre più urgenti, in particolare dopo i recenti aumenti dei tassi della BCE.
Il contesto dell'entrata in vigore del meccanismo di rinegoziazione dei mutui previsto dall'art. 3 del decreto è particolarmente adatto per dare le informazioni necessarie ai mutuatari che avranno le caratteristiche per accedere al Fondo. 
 
 
 
Dopo l'art. 3 è aggiunto:
 
Art 3 – bis – Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 479, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.
2. Prima della stipula della rinegoziazione di cui all'art. 3, l'intermediario finanziario è obbligato ad informare il mutuatario della possibilità di sospendere i pagamenti del mutuo nelle condizioni definite dalle norme di attuazione di attuazione di cui al comma 1, consegnando un apposito documento informativo.
 
 
 
 
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