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REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE
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Iniziativa 
27 aprile 2007 0:00
 
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Donatella Poretti, Marco Beltrandi, Daniele Capezzone, Sergio D'Elia, Bruno Mellano, Maurizio Turco della Rosa nel Pugno
 
 
Onorevoli colleghi! - La presente proposta di legge ha come obbiettivo regolamentare la prostituzione. A quasi 50 anni dall'entrata in vigore della legge Merlin (20 febbraio 1958 n.75) e' sotto gli occhi di tutti come il fenomeno della prostituzione sia degenerato: non solo non ha chiuso le case, ma ha aperto le strade; non solo non ha abolito lo sfruttamento, ma ha consegnato l'affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali, che attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno reclutano, gestiscono l'attivita', recepiscono i profitti delle persone che si prostituiscono, oltre ad impedire l'abbandono della prostituzione alle persone che lo vogliano.
La presente proposta di legge consta di due soli articoli ed e' redatta grazie alla collaborazione dell'Aduc (associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori). Nel primo articolo si prevede l'abrogazione della legge Merlin come passaggio necessario per consentire che la prostituzione sia riconosciuta come una attivita' lavorativa attraverso cui si offrono servizi sessuali regolarmente remunerati, e i cui profitti, conseguentemente, saranno soggetti a prelievo fiscale (articolo 1).
Sara' il Ministero del Lavoro, di concerto con quello della Salute e dell'Economia, a stabilire una serie di misure a cui le persone che esercitano tale attivita' devono sottostare: controlli sanitari e norme igieniche, regole di sicurezza dei locali in cui viene esercitata tale attivita', nonche' la normativa fiscale (articolo 2).
Restando in piedi tutta la normativa sullo sfruttamento e la prostituzione minorile, non si ravvede la necessita' di introdurre nuovi articoli nel Codice Penale. Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 la violenza sessuale da reato contro la morale e' divenuto un reato contro la persona; con l'introduzione degli articoli dal 609 bis fino al 609 decies si punisce chi costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali con le aggravanti se la vittima e' un minore. Si ricorda altresi' che restando in piedi i reati che rimandano ad atti osceni compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 527 cp e seguenti), la prostituzione esercitata per strada continuera' comunque ad essere punita sia penalmente, sia con sanzione amministrativa.
 
In alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti "sex workers" (lavoratori sessuali), si e' deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attivita' in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che ne conseguono, di assicurazione previdenziale e di tassazione compresi. Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima e' "emersa" e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attivita'. L'apparato repressivo si e' potuto cosi' concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti.
 
La proposta di legge si ispira al principio e alla convinzione che governare i fenomeni sociali sia piu' efficace che proibirli, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonche' della societa' intera.  Con la convinzione che mentre in clandestinita' tutto sia di fatto possibile, solo nella legalita', con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere.
 
 
PROPOSTA DI LEGGE
 
 
Articolo 1
L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.
La legge 20 febbraio 1958 n. 75 e' abrogata.
 
Articolo 2
Entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge il ministero del Lavoro, di concerto con i ministeri della Salute e dell'Economia, adotta il relativo regolamento di attuazione in cui sono indicate le modalita' per l'ottenimento dei relativi certificati lavorativi, sanitari, nonche' la normativa fiscale per l'esercizio dell'attivita'.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS