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BANCHE CORDONE OMBELICALE. A CHE PUNTO SIAMO?
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Iniziativa 
19 giugno 2006 0:00
 
Firenze, 19 giugno 21006

Interrogazione dell'on. Donatella Poretti, deputata Rosa nel Pugno

Interrogazione Urgente in merito all'attuazione della Legge n. 219 del 21 ottobre 2005

Ministro della Salute

Per sapere, premesso che:

- la Legge n. 219 del 21 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2005, n. 251 (Legge 219/2005) detta norme in merito alle attività trasfusionali ed alla produzione nazionale degli emoderivati e disciplina, tra l'altro, le attività riguardanti le cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali;
- in virtù dell'art. 27 della Legge 219/2005, commi 1 e 2, è abrogata la legge n. 107 del 4 maggio 1990 ma restano vigenti i decreti di attuazione della stessa fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 219/2005;
- in attesa dell'emanazione dei citati decreti di attuazione della Legge 219/2005, la recente Ordinanza del Ministero della Salute del 13 aprile 2006 "Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale", vieta l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa;
- allo stato, la conservazione di sangue da cordone ombelicale è consentita presso le strutture pubbliche, ma che, nonostante il riconoscimento unanime sull'importanza delle cellule staminali ricavate dal sangue del cordone ombelicale, in Italia sono molto pochi gli ospedali attrezzati per la raccolta e la conservazione di sangue da cordone ombelicale;
- alla luce di quanto sopra, nella maggior parte dei casi le cellule staminali da cordone ombelicale non vengono raccolte, ma eliminate senza possibilità di future utilizzazioni;
- l'art. 10, comma 3, della Legge 219/2005 stabilisce che "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti";
- il citato termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 219/2005 è prossimo alla scadenza;

quali sono i tempi previsti dal Governo per l'emanazione del decreto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 219/2005;

sulla base di quali requisiti e presupposti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia, verranno individuate le strutture private idonee ad essere accreditate per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto.
 
 
 
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