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IMPEDIRE CHE L'ABI VANIFICHI IL DECRETO BERSANI SUI CONSUMATORI DEI SERVIZI BANCARI
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Iniziativa 
25 agosto 2006 0:00
 

Interpellanza dell'on. Donatella Poretti al Governo e ai ministri, facenti parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dell'Economia e della finanza, dello Sviluppo economico, del Commercio internazionale (con delega alle Politiche europee), delle Infrastrutture e delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Firenze, 25 agosto 2006

premesso che:

1 - la legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 ha previsto all'articolo 10 una serie di modifiche alla regolamentazione dei rapporti tra banche e clienti con il fine di equilibrare il potere contrattuale tra le parti;

2 - l'Abi, l'Associazione bancaria italiana, il 4 agosto 2006 ha diramato la circolare Prot.LG/004315 in cui fornisce una serie di indicazioni alle proprie associate;

3 - cosi' come denunciato dall'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) le interpretazioni tendono a limitare i nuovi diritti della clientela (tradendo il principio ispiratore della riforma), in particolare per cio' che concerne:
a) Spese di chiusura. L'Abi al punto 3 della circolare specifica che le nuove previsioni non escludono la possibilita' di addebitare spese a valle della chiusura stessa "Si ritiene che le spese di chiusura possano intendersi quelle strettamente inerenti alle attivita' di chiusura ... e non quelle generate da ulteriori servizi richiesti a valle della chiusura ...".
Indicazioni che darebbero la possibilita' alle banche di "ingegnarsi" perche', nel rispetto formale della nuova legge, vengano create spese definibili "a valle";
b) Mutui e finanziamenti. L'Abi (alla nota 17 della circolare) dice "L'aver previsto che il recesso avviene per il cliente senza penalita' e senza spese di chiusura del rapporto non comporta che non siano dovuti, qualora indicati in contratto, compensi onnicomprensivi da corrispondere in caso di estinzione anticipata ...".
Indicazioni che darebbero la possibilita' di richiedere una penale in caso di estinzione anticipata di un mutuo o altro finanziamento. In ambedue i casi si otterrebbe la sostanziale conferma della disciplina precedente alla riforma, rendendo inefficace, tra l'altro, le previsioni del comma 2 dell'articolo 10 della legge di conversione in oggetto: "In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura".
c) Ambito d'applicazione. L'Abi al punto 1.1 della circolare esclude che le nuove regole "si applichino -ai sensi dell'articolo 23, Dgls. 24 febbraio 1998 n. 58 (Tuf)- esclusivamente ai rapporti bancari, mentre i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari rimangono regolati dalla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob".
Il rimando che fa l'Abi all'articolo 23 del Tuf, e' improprio. Esso stabilisce che le disposizioni del Testo unico bancario non si applicano ai servizi d'investimento. Questo e' vero relativamente al comma 1 dell'articolo 10 della legge di conversione (che modifica l'intero articolo 118 del Tub). Il comma 2 dell'articolo 10 della legge di conversione, pero', non modifica ne' integra il Tub. E' da ritenersi, quindi, che le sue previsioni "In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura" siano estensibili, al contrario di quanto sostenuto dall'Abi, a qualunque contratto bancario di durata.

4 - Potrebbe inoltre generare interpretazioni non in linea con le intenzioni del legislatore, l'ambigua stesura del comma 4 dell'articolo 118 del Tub, cosi' come modificato dal comma 1 della legge di conversione in questione, che prevede "Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".
Quali sarebbero queste modalita' che non dovrebbero creare pregiudizio? Mancanza di chiarezza che non crea meccanismi automatici di tutela del consumatore, ma enunciando solo principi, perche' siamo fatti valere, non e' escluso che generi lunghi contenziosi tra banche e clienti, sfociando anche nella via giudiziaria.

per sapere
- quali azioni normative intenda adottare affinche' vengano rimossi i dubbi interpretativi e non vengano consolidate le interpretazione di parte del sistema bancario, fornendo ai consumatori di servizi bancari le conoscenze e gli strumenti per tutelare i loro diritti sanciti dalla nuova legge.
 
 
 
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