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Residenze Sanitarie Assistenziali. Il Governo si impegna per il rispetto della legge? Ordine del giorno
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Iniziativa 
11 marzo 2009 0:00
 
Ordine del Giorno dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca al disegno di legge "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento"

 
Il Senato  

considerato che:
- secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti e' ripartita per il 50% a carico del S.S.N. e per il restante 50% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (All. 1 D.p.c.m. 14 febbraio del 2001, richiamato nell'art. 54 della legge 289 del 2002);

- l'art. 3, comma 2 ter del d.lgs. 109 del 1998 prevede che la compartecipazione dell'utente alle spese di degenza debba avvenire considerando non gia' il reddito dell'intero nucleo familiare, bensi' la situazione economica del solo assistito;

- i Comuni disattendono questa norma, basando la compartecipazione sul reddito dell'intero nucleo familiare arrivando anche a chiedere il pagamento dell'intero 50% della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune;

- avverso tali richieste illegittime, grazie a diversi pazienti e loro familiari che si sono rivolti all'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori), si e' piu' volte pronunciata la recente giurisprudenza amministrativa e ordinaria con sentenze e ordinanze cautelari (TAR Sicilia – Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007; Tar Lombardia-Milano, Ordinanza n. 602/08; TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007, TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008; TAR Toscana sez. II, Ordinanza n. 291/2008; Sentenza 174/08 Tribunale di Lucca; Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006); sul punto si e' altresi' pronunciato il Consiglio di Stato, con ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sez. II, n. 43/08 del 17 gennaio 2008. Il Supremo organo di giustizia amministrativa ha cassato le doglianze dell'amministrazione ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris -la bonta' ad un sommario esame delle considerazioni in punto di diritto- che il grave pericolo economico per gli anziani assistiti, stante la sproporzione fra i redditi percepiti dagli stessi e le somme richieste dalla pubblica amministrazione;

- nonostante cio' molti Comuni d'Italia, ASL e RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del d.p.c.m. cui l'art. 3, comma 2 ter del d.lgs. 109 del 1998 fa riferimento, finalizzato ad "evidenziare la situazione economica del solo assistito.

Impegna il Governo:
all'adozione del DPCM citato al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni gia' in vigore, anche prevedendo idonee misure compensative a beneficio di coloro che si trovino o si siano trovati nelle condizioni descritte in premessa.
 
 
 
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