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Tassa sui rifiuti. Perche' pagare ancora l'Iva? Interrogazione
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Iniziativa 
7 ottobre 2009 14:15
 
Interrogazione dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca
- Al Ministro dell'Economia e delle finanze

 
Premesso che:
- la Corte Costituzionale, con sentenza n.238 del 24/7/2009, ha sancito la natura tributaria della T.I.A (tariffa di igiene ambientale) introdotta dall'art.49 del D.lgs. 22/1997 ("decreto Ronchi") in sostituzione progressiva -non ancora compiuta- della T.A.R.S.U, (tassa rifiuti solidi urbani), stabilendo conseguentemente che essa e' estranea all'ambito di applicazione dell'Iva;

- l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) ha piu' volte evidenziato che sono numerosi gli utenti che si sono rivolti ai loro sportelli di informazione e consulenza perche' i Comuni, direttamente o attraverso societa' incaricate di gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, continuano ad addebitare l'Iva al 10% sulla T.I.A. e rispondono negativamente alle richieste di rimborso, precisando che risulta ancora in vigore la norma che assoggetta -tra le altre- le prestazioni di "raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani domestici" all'aliquota Iva del 10% (Dpr 633/1972 Tabella A - Parte III - n.127 sexiesdecies) e che essa, una volta riscossa, viene da loro versata allo Stato;

Nel dettaglio:
- La Corte e' stata chiamata a pronunciarsi sulla supposta illegittimita' costituzionale della legge inerente il processo tributario (d.lgs.546/92) nella parte inserita dal dl 203/2005 (legge 248/2005) che recita "appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani";
- la stessa si e' posta il fine di individuare, a tal scopo, l'esatta natura della Tia introdotta al posto della Tarsu dal decreto Ronchi (d.lgs.22/1997), osservando che effettivamente la giurisdizione del giudice tributario (commissioni tributarie) e' "imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto", e che quindi attribuire a tale giurisdizione controversie non aventi tale natura comporta la violazione di un divieto costituzionale (art.102 secondo comma Costituzione);
- i giudici della Corte hanno effettuato una lunga analisi della questione ed hanno osservato, tra le altre cose, che la Tia e la Tarsu sono disciplinate in modo quasi identico, che per ambedue la struttura sulla quale si basano e' "autoritativa" in quanto sanciscono degli obblighi sia per l'Amministrazione comunale (rendere il servizio) sia per il cittadino/utente (servirsene e pagare). Nessuna delle due puo' inoltre dirsi "corrispettivo" perche' non c'e' corrispondenza tra il servizio reso e l'onere addebitato, il quale e' quantificato, in ambedue i casi (e benche' i criteri siano leggermente diversi), con stime potenziali di produzione dei rifiuti, valutata per tipo di uso delle superfici tassabili;
- ambedue gli addebiti (TIA e Tarsu) sono quindi estranei all'ambito di applicazione dell'IVA, proprio perche' manca il rapporto posto alla base di tale assoggettamento previsto dagli art.3/4 del Dpr 633/1972. Secondo la Corte, entrambe le entrate devono essere ricondotte ai vari "diritti, canoni, contributi" che la normativa comunitaria esclude dall'assoggettamento IVA perche' percepiti dagli enti pubblici "per le attivita' od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorita'" (Direttiva 2006/112/Ce art.13 paragrafo 1 e sentenza Corte di Giustizia CE del 16/9/2008 causa C-288/07);
- la Corte, inoltre, sostiene che la TIA introdotta dall'art.49 del d.lgs. 22/1997 presenta tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto essa non e' inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della Tarsu, conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima.
Pertanto tutte le questioni di illegittimita' costituzionale del d.lgs. 546/92 sono inammissibili e infondate.

Per sapere:
in quali tempi e termini il Ministero e' intenzionato a prendere posizione al riguardo, per far si' che la sentenza della Corte Costituzionale diventi effettivamente esecutiva, prevedendo meccanismi di rimborso immediatamente attuabili.
 
 
 
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