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MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI
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Proposta 
1 settembre 2006 0:00
 

Proposta di legge
di iniziativa della deputata Donatella Poretti



Onorevoli deputati!
La presente proposta di legge e' elaborata in collaborazione con l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
La riforma del diritto di famiglia del 1975, modificando l'art. 261 del codice civile, ha sancito il principio dell'eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali.
Questo principio, tuttavia, non è stato affermato in modo assoluto e numerose differenze permangono nel nostro ordinamento.
Esse riguardano sia il modo in cui lo stato di figlio si assume e le azioni relative (es.: l'azione di disconoscimento di paternità, che riguarda i figli legittimi, può essere esercitata entro stretti termini, mentre l'azione per impugnare il riconoscimento del figlio naturale è imprescrittibile), sia la materia ereditaria.
L'art. 537, terzo comma, cod. civ., prevede infatti un anacronistico ed ingiustificato meccanismo dal quale può derivare l'esclusione dei figli naturali dall'eredità e la traduzione del loro diritto in un equivalente economico, senza assunzione della qualità di erede.
L'art. 565 c.c., a sua volta, non riconosce un rapporto di parentela tra fratelli naturali. Questa norma è stata oggetto di dichiarazioni di incostituzionalità, ma la Corte Costituzionale, nell'affermare il principio, l'ha modificata solo in parte, sostenendo che compete al legislatore una riforma integrale di essa.
Già nella sentenza del 1979 si legge: "..appare contrastante con il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio che escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai propri fratelli (o sorelle) naturali". Ciò nonostante, il legislatore non è intervenuto. Ancora oggi, i parenti c.d. legittimi, fino al sesto grado, prevalgono, nella successione, sui fratelli naturali. L'eguaglianza e la pari dignità sociale restano ancora un miraggio. La penalizzazione per i figli naturali, che le differenze legislative determinano, ed il timore che questi possano essere discriminati costituisce un fattore di condizionamento, idoneo ad influenzare i nubendi in generale e le coppie di fatto in particolare a scegliere il matrimonio, che dovrebbe invece costituire, per l'alto profilo degli impegni che con esso si assumono, una decisione assolutamente libera.
Le coppie, infatti, se possono decidere di volere per sé un regime di minor tutela, molto più difficilmente accettano che i propri figli siano discriminati.
A prescindere da ogni considerazione sulla libertà delle coppie, le discriminazioni per i figli in ragione della loro nascita appaiono ingiustificate, anacronistiche ed in contrasto con i sentimenti piu' diffusi. Esse debbono pertanto essere eliminate.
Un sondaggio svolto a seguito di un'iniziativa di studio sfociata nella presentazione al Senato del disegno di legge n. 2662 del 17 dicembre 2003, ha rivelato che l'83,3% degli intervistati è a favore dell'abolizione della facoltà di commutazione prevista dagli articoli 537, 542 e 566 del codice civile e simbolo della discriminazione tra figli legittimi e naturali.
Sotto altri profili, ma con uguale vigore, deve essere affermata l'uguaglianza di diritti per i figli naturali "non riconoscibili". Non è giusto, infatti, che gli stessi scontino colpe non proprie.


Proposta di legge


Art. 1

L'art. 565 c.c. è sostituito dal seguente:
"Art. 565 (Categorie di successibili)
Nella successione legittima, l'eredità si devolve al coniuge, ai parenti legittimi e naturali e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo".

Art. 2

Sono abrogati gli articoli 578, 579 e 580 del codice civile.

Art. 3

Sono abrogati il terzo comma dell'art. 537, il terzo comma dell'art. 542 ed il terzo comma dell'art. 566 del codice civile.

Art. 4

L'art. 573 c.c. è sostituito dal seguente:
"Art. 573 (Successione dei figli naturali)
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata o è stato accolta azione ex art. 279 c.c."

Art. 5

L'art. 74 c.c. è sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Parentela)
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso."
 
 
 
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