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TELEFONIA. PROPOSTA DI LEGGE SU CONTRATTI A DISTANZA E TUTELA CIVILE E PENALE
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Proposta 
16 gennaio 2008 0:00
 
Proposta di legge d'iniziativa dell'on. Donatella Poretti, deputata radicale della Rosa nel Pugno e segretaria della Commissione Affari Sociali

On. Colleghi! Partendo dalle numerose denunce di Aduc (Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori) sui contratti di fornitura telefonica a distanza conclusi a mezzo di operatore telefonico -call center-, abbiamo preso atto che qualcosa, nella riforma introdotta dal codice al consumo, non ha funzionato. Cosa impedisce al consumatore di far valere i propri diritti quando si trova con una fattura per un servizio non richiesto? O per un servizio che l'operatore gli aveva prospettato come gratuito o in promozione? O quando in un abbonamento viene taciuta l'esistenza delle tasse governative, di non poco rilievo? O quando, pur non avendo sottoscritto il contratto giuntogli per posta qualche giorno dopo la conversazione telefonica, il consumatore si trova con il servizio attivato? Nonostante le corpose norme del codice del consumo, dall'articolo 50 fino al 65, nonostante gli obblighi informativi orali e scritti (Artt. 52 e 53), nonostante la possibilita' di recesso incondizionato di 10 giorni e condizionato di 90 giorni (Artt. 64 e 65), il consumatore si trova spesso insoddisfatto, si sente truffato per cio' che gli e' stato prospettato dal telefonista. Soprattutto non riesce ad attivare le tutele che –apparentemente- lo riguardano. 

Situazione attuale

Il codice al consumo tutela i contratti a distanza prevedendo procedure che obbligano il professionista ad informare, prima a voce poi per iscritto, sulle condizioni essenziali del contratto, compreso l'esercizio del diritto di recesso (art. 52 e 53).
Sono previste due modalita' di recesso
a) una incondizionata di 10 giorni: il consumatore recede per qualsiasi –anche senza- motivo; 
b) una condizionata di 60/90 giorni dalla conclusione del contratto, in caso non siano state date (o erroneamente date) le informazioni sul diritto di recesso o quelle di cui all'articolo 53.
Nel caso, poi, siano mancate le informazioni orali, o vengano date successivamente alla conclusione del contratto, il termine per il recesso (di 10 giorni) parte da quando queste informazioni sono fornite, purche' cio' avvenga entro i tre mesi successivi alla conclusione del contratto.
Ma quando avviene questa "conclusione contrattuale"? In due momenti, secondo le scelte del gestore:
a) spesso al momento della prima telefonata, quando l'operatore, per andare avanti chiede l'adesione, oppure quando il consumatore chiede immediatamente di attivare quanto propostogli;
b) oppure all'attivazione del servizio, in una data spesso sconosciuta e non conoscibile in anticipo dal consumatore. 
Il consumatore, quindi, quasi sempre ignora quando decorrono i termini per l'esercizio del diritto di recesso. A questo aggiungiamo il fatto che:
a) dopo tre mesi, se il professionista non ha adempiuto agli obblighi informativi, il recesso non potra' piu' essere esercitato;
b) molti scoprono le reali clausole contrattuali oltre detto termine, al recapito delle prime bollette che spesso arrivano oltre questi tre mesi. Il consumatore si trova quindi a pagare e a tenersi un contratto non voluto, o voluto alle diverse condizioni riferite in sede di conclusione contrattuale.
Una conclusione contrattuale molto incerta e lesiva dei diritti del consumatore, quindi.
Ad oggi, se pur l'art. 53 prevede che l'invio scritto delle informazioni debba avvenire prima o al massimo al momento dell'esecuzione del contratto, spesso cosi' non e', in particolare per i servizi annessi ad altro contratto (promozioni, cambi tariffari, portabilita' varie, attivazioni supplementari). In alcuni casi la ricerca delle clausole va fatta su Internet e, soprattutto per i servizi promozionali, e' difficile capirci qualcosa. L'obbligo predetto, tra l'altro, non ha sanzioni effettive, ma tutt'al piu' serve allo slittamento dei termini di recesso: quindi, di fatto, il professionista puo' anche non spedire dette informazioni scritte, cosa che spesso accade. 
 
Proposte di modifica
All'art. 1 si prevede che le condizioni generali per esteso (non solo le informazioni essenziali) che regolano il contratto, debbano esser inviate e ricevute entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dello stesso, quando l'esecuzione abbia avuto luogo immediatamente o prima del termine dei 10 giorni. Tutto cio' che non perverra' nell'informativa non potra' essere invocato se non a tutela del consumatore.
A tale previsione, volta a garantire un termine per le parti entro il quale la vicenda contrattuale debba ritenersi definita, sono ricollegate due sanzioni ben piu' efficienti: 
a) il termine per il recesso non iniziera' a decorrere fintanto che non saranno arrivate le suddette comunicazioni, anche oltre i tre mesi attuali e a servizio gia' cominciato; 
b) nel caso il consumatore intenda recedere a seguito dell'invio delle condizioni, lo stesso non dovra' pagare alcunche' per i servizi erogatigli nell'attesa.
Per questo motivo, non ci sara' bisogno di mantenere un termine per il recesso di 60/90 giorni, che si propone di uniformare a 10 giorni anche nel caso di mancate o erronee informazioni. Cio' perche' fintanto che queste informazioni non saranno state ricevute per iscritto, non inizieranno a decorrere i termini per il recesso.

L'esclusione dei contratti di fornitura ad esecuzione immediata
Per i contratti di somministrazione e fornitura servizi (fra cui rientra la telefonia) che il consumatore acconsente a farsi attivare prima dello scadere dei 10 giorni, e cioe' quasi immediatamente (Art. 55), il codice al consumo prevede una esclusione di tutela, inibendo il ricorso alle procedure di recesso, condizionato o incondizionato. E se e' pur vero che rimangono in teoria per il professionista ed il suo operatore del call center gli obblighi informativi, e' anche vero che nel caso siano violati, non e' prevista la sanzione del recesso, unica a tutelare il consumatore.
Questa previsione, lascia scoperti numerosi servizi telefonici attuati tramite call center, soprattutto quando l'operatore convince il malcapitato dell'urgenza promozionale o dell'affare dell'adesione immediata.
Con l'art. 1 si modifica  questa disposizione, lasciando il ricorso alle procedure previste dall'articolo 65, cioe' consentendo al consumatore almeno il recesso condizionato all'inadempimento degli obblighi informativi.
Naturalmente, se il contratto ha esecuzione prima del termine dei 10 giorni, il consumatore avra' unicamente il diritto di recedere nei casi di mancata o erronea informazione orale o scritta, essendogli precluso (come e' adesso e come rimane) il recesso incondizionato di 10 giorni (art. 55).
Tutto cio' dovrebbe avere l'effetto di aumentare il controllo sul proprio personale da parte delle aziende che si avvalgono dei call center nella conclusione dei contratti. Una situazione che puo' facilitare la chiusura stragiudiziale e quasi indolore di episodi con telefonisti, adescatori di strada e quant'altro cada nella disciplina del recesso e diritto al ripensamento. 

Spesso e' necessaria la tutela giudiziale, non avendo il contraente risolto il problema alla radice (recesso/ripensamento).
Ne' il sistema civile ne' quello penale offrono al consumatore una tutela adeguata. Per questo si propongono due modifiche all'attuale normativa, per disincentivare gli abusi e garantire tempi giudiziali piu' celeri, abrogando gli ostacoli che ad oggi rendono lunga, faticante e disincentivante la causa civile. 

All'art. 2 della proposta di legge s
i stabilisce l'abolizione dell'obbligatorieta' del tentativo di conciliazione.
Se pur in astratto, l'istituto ha il lodevole scopo di defluire il contenzioso al giudice di pace e al tribunale, ma di fatto cio' si traduce in un ostacolo e in un ritardo che disincentiva il consumatore dal farsi valere in giudizio. La norma attuale prevede che la conciliazione avvenga gratuitamente al Corecom di ogni Regione, mentre negli altri istituti (quali le Camere del Commercio), in caso di esito positivo della stessa, le parti devono pagare una cifra nemmeno irrisoria. Cio' significa che, chi, ad esempio sta a Grosseto e deve contestare una bolletta, dovra' recarsi a Firenze, al Corecom Toscana, per poi tornarsene al giudice di Grosseto per l'eventuale giudizio. Nulla di male, a parte il viaggio e il tempo che gia' di per se' spesso risultano antieconomici se paragonati al valore della controversia. Ma il tutto diviene diabolico laddove il Corecom, in quanto filtro obbligato di tutte le controversie della Regione, e' intasato e costretto a rinviare di mesi l'udienza richiesta! Insomma, per defluire i giudizi si e' creato un imbuto, un ingorgo dilatorio e -oggettivamente- insostenibile per chi reclama un proprio diritto, spesso per poche decine di euro e per non sentirsi preso per il naso. Tanto piu' che il giudice di pace stesso (giudice maggiormente adito nelle controversie in questione per ragioni di competenza per valore), contiene gia' al suo interno l'istituto della conciliazione, e potrebbe eventualmente effettuare quel filtro che ad oggi e' affidato ai Corecom. 

All'art. 3,
si propone di estendere al reato di truffa la responsabilita' amministrativa della societa'.
Molti consumatori si ritengono vittime di truffe vere e proprie, di pubblicicta' ingannevoli, di informazioni distorte o menzognere, ad opera dei telefonisti dei call center. Davvero troppi perche' siano relegabili in soli errori umani o perche' si pensi ad un complotto collettivo dei consumatori ai danni delle compagnie telefoniche. Non si sa se le centinaia di contratti conclusi per errore, non voluti, non compresi ecc…, possano o meno esser di per se' considerati singoli reati di truffa a mezzo del telefono, e di certo sono difficilmente provabili gli abusi e i raggiri che gli utenti lamentano esser numerosi e costanti. Cio' non di meno, un Pubblico Ministero, constatata la reiterazione costante delle segnalazioni, ben potrebbe aprire un'indagine compiuta di quanto accade. Gia' oggi e' prevista la possibilita' per la magistratura di processare enti e societa' che commettono reati precisi (es. truffa aggravata ai danni dello Stato), con l'art.3 si propone che cio' sia consentito anche per il reato di truffa di cui all'art. 640 del codice penale, nelle modalita' e secondo i livelli di gravita' previsti dalla legge sulla responsabilita' amministrativa/penale degli enti di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
La legge in questione ha subito recenti ampliamenti del proprio ambito oggettivo di applicazione, di cui questa nostra proposta non e' che un ragionevole prosieguo.
A suo sostegno merita osservare che i pallidi poteri conferiti dall'ordinamento all'Autorita' Garante delle Comunicazioni, non sono sufficienti a garantire il mercato della telefonia da reiterati e diffusi comportamenti illegittimi che, al massimo, comportano mere sanzioni pecuniarie del tutto inefficaci e prive di deterrenza per le compagnie. Occorre che, ad una indagine quale e' un processo penale, piuttosto che una mera informativa del garante, corrispondano, se del caso, sanzioni interdittive, le sole che, al contrario delle somme di denaro, non possano esser inglobate nei bilanci societari o considerati come meri costi di produzione. 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
Modifica al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1. All'articolo 53 e' aggiunto il seguente comma:  
"3. Il consumatore deve ricevere per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione tutte le condizioni generali di contratto per esteso, comprese quelle a cui il contratto rinvia, che regolano il rapporto. Ogni condizione non espressamente contenuta nelle condizioni generali di cui sopra non potra' essere invocata dal professionista se non in favore del consumatore."

2. All'articolo 55 comma 2, le parole "agli articoli 64 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 64, comma 1".

3. All'articolo 55 e' aggiunto il seguente comma: 
"3. In ogni caso, e' fatto salvo il diritto di recesso nei casi e nei termini di cui all'articolo 65, comma 3 e 4."

4. Il comma 1 dell'articolo 64 e' sostituito dai seguenti comma: 
"1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi. 
1bis. E' eccezione al comma 1 quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5."

5. All'articolo 65, comma 2, lettera b), sono eliminate le seguenti parole: "purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa";

6. I comma 3 e 4 dell'articolo 65 sono sostituiti dai seguenti: 
"3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi e i termini di cui agli articoli 52 e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di 10 giorni lavorativi e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 53, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto; per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 53, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto. 
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata."

7. Al comma 3 dell'articolo 67 sono aggiunte le seguenti parole dopo "previsto dal contratto":  ", salvo i casi di cui all'articolo 65, comma 3 e 4".

8. All'articolo 67 e' aggiunto il seguente comma: 
"7. Nei casi in cui il recesso e' esercitato secondo l'articolo 65 comma 3 e 4, il consumatore non e' tenuto al pagamento di somme a qualunque titolo, comprese quelle per le restituzioni e quelle per servizi usufruiti."

Art. 2
Modifica Legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' Garante delle Comunicazioni

L'articolo 11 della Legge 31 luglio 1997, n. 249 e' sostituito dal seguente:
"L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro."

Art. 3
Modifica al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il comma 1 dell'art. 24 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito dal seguente: " In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 – bis. 316 –ter, 640, 640 – bis e 640 – ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS