testata ADUC
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COMPETENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE
Scarica e stampa il PDF
Proposta 
19 febbraio 2007 0:00
 
di iniziativa dei deputati Donatella Poretti, Marco Beltrandi, Sergio D'Elia, Bruno Mellano e Maurizio Turco

Onorevoli Colleghi!

Questa proposta di legge e' stata redatta in collaborazione con l'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori).
Il giudice di pace e' strumento fondamentale per la difesa dei diritti dei consumatori. Dalla sua creazione nel 1991 (legge del 21 novembre n. 374), centinaia di migliaia di cittadini che non avrebbero fatto ricorso al giudice ordinario, sono riusciti ad ottenere giustizia rapidamente e con costi limitati proprio grazie all'istituto del giudice di pace.
A distanza di 16 anni, possiamo dire che questa istituzione rappresenta uno dei piu' importanti ed efficaci strumenti di giustizia nel nostro ordinamento. Come ricorda l'Aduc, e' presso il giudice di pace che la gran parte dei contenziosi che riguardano i consumatori e gli utenti trovano risoluzione.
Vi sono pero' alcune modifiche indispensabili per rendere questo istituto ancora piu' efficace e fruibile da parte dei cittadini.
All'articolo 1, comma 1 e 2, si provvede ad ampliare la competenza del giudice di pace a cause relative ai beni di valore fino a 16.000 euro. Infatti, l'attuale limite di 2.582,28 euro e' tale dal 1991 (all'epoca 5 milioni di lire), e quindi non piu' adeguato. Il nuovo limite di 16.000 euro qui proposto non e' arbitrario, essendo un arrotondamento della cifra (15.493,71 euro) gia' prevista all'articolo 7, comma 2 del Codice di procedura civile, per cause di risarcimento -sempre presso il medesimo giudice di pace- del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti; comma che viene abrogato in quanto non esisterebbe piu' alcuna differenza fra le controversie.
Infine al comma 3, viene estesa a tutti i ricorsi presso il giudice di pace la possibilita', per il cittadino, di ricorrere personalmente, ovvero senza il ministero o l'assistenza di un difensore. Come segnala l'Aduc, infatti, fra i piu' grandi ostacoli alla difesa vi e' l'obbligo di rivolgersi ad un avvocato, eccetto per cause che non superino i 516,46 euro (limite stabilito nel 1991 equivalente ad un milione di lire). Un obbligo che, essenzialmente per questioni economiche, scoraggia molte persone ad adire le vie legali. Sono molti i consumatori che, dopo aver constatato che da soli non possono procedere, preferiscono rinunciare al ricorso alle vie legali, lasciando di fatto impuniti molti illeciti.
Le contestazioni in materia potrebbero essere diverse e, apparentemente a favore del cittadino/consumatore che, specie nei processi contro la pubblica amministrazione e contro grandi aziende, si troverebbe da solo a fronteggiare schiere di avvocati. E ' la stessa motivazione che veniva addotta quando nel 1991 fu istituito questo giudice e che il legislatore penso' bene essere superata dalla diffusa informazione e conoscenza giuridica dei singoli cittadini. Portare la cifra-tetto del contenzioso a 16.000 euro e' solo per rendere attuale quel medesimo spirito che ispiro' il legislatore nel 1991. Non solo. Sedici anni fa il livello di conoscenza giuridica del cittadino era considerato di buon livello per certi tetti economici di contenzioso; in sedici anni credo che la scolarita', l'informazione individuale e collettiva e soprattutto l'avvento di uno strumento come Internet, abbiano fatto fare notevoli passi avanti al cittadino/consumatore, contribuendo ad una sua maggiore capacita' civile e giuridica.
All'articolo 2, viene dato mandato al ministro dell'Economia e delle Finanze di destinare le risorse necessarie per l'applicazione di questa legge entro sei mesi dalla sua approvazione. La legge potra' entrare in vigore solo dopo le necessarie variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1
(Modifiche al Codice di procedure civile)

1. L'articolo 7, comma I del Codice di procedura civile, e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace e' competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro."
2. Il comma 2 dell'articolo 7 del Codice di procedura civile e' abrogato.
3. L'articolo 82, comma 1 e' sostituito del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"I. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'articolo 82, comma 2 del Codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS