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Ddl Concorrenza. Le proposte di Aduc in commissione alla Camera. Energia, odontoiatri, trasporti pullman, telemarketing
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Notizia di Redazione
6 giugno 2017 11:45
 
 Il disegno di legge sul mercato e la concorrenza, gia’ approvato dal Senato, e’ ora in discussione alla Camera. L’Aduc, oggi audita in commissione riunite Finanze e Attivita’ produttive, per voce di Primo Mastrantoni (segretario nazionale) e Laura Cecchini (conulente legale), ha presentato le sue proposte.
CONCORRENZA
Osservazioni e proposte al DDL
1) ENERGIA
Osservazioni
Rispetto al testo approvato a suo tempo alla Camera, la commissione Industria del Senato ha approvato un emendamento che stabilisce che il cliente che non ha scelto il fornitore entro una certa data verrà convogliato in un’asta su base territoriale e collocato nel servizio di salvaguardia (che in media costa almeno il 20% in più) e "a condizioni che incentivino il passaggio al libero mercato", ciò significa ad un prezzo comunque superiore al mercato libero. Si tratta dell’attuale comma 61 del testo approvato con fiducia dal Senato. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adottano disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.”
E' stimato che la quota di clienti che non sceglierà un altro fornitore (per svariati motivi: perché pigra e disinteressata o perché incapace di orientarsi nel mercato, tipo gli anziani che non sanno utilizzare internet o diffidano delle telefonate) sarà l’80%. Questi clienti quindi non potranno rimanere con il fornitore che hanno (se non dichiarino esplicitamente che vogliono un’offerta dello stesso fornitore sul mercato libero – ma adesso è vietato alle aziende comunicare questa cosa ai clienti in maggior tutela), saranno messi all’asta e pagheranno un prezzo maggiorato. Molto probabilmente, avendo difficoltà nella fase iniziale lo saranno anche dopo e subiranno nuovi e maggiori prezzi.
Dopo l’approvazione della Commissione, il testo poteva essere corretto in Aula ma il voto di fiducia ha fatto sì che il testo non venisse modificato. Il maxiemendamento del Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe potuto accogliere la modifica, ma non l'ha fatto.
Nella Relazione tecnica al maxiemendamento si dice che si tratta dei clienti che sono “temporaneamente” senza fornitore. La questione è trattata con una vaghezza tale che meraviglia come in tali termini si possa parlare di relazione tecnica. Che vuol dire temporaneamente? Quanto tempo?
I problemi sulla questione sono molteplici:
1) Innanzitutto un problema di libertà e centralità del consumatore come persona e non come merce per le aziende sul mercato.
2) Un problema di innalzamento dei prezzi soprattutto sulle fasce più deboli che sono quelle incapaci di orientarsi nel mondo delle offerte.
Proposta
Chiediamo che la norma relativa all'asta di pacchetti di utenze sia abolita.

2) ODONTOIATRI
Osservazioni
In Commissione Industria del Senato è stata approvata una modifica al testo della Camera che poteva essere corretta in Aula. Il Ministero della Salute stesso aveva richiesto una correzione. Anche in questo caso però, il maxiemendamento del Ministero Sviluppo Economico non è stato predisposto in tal senso.
La norma approvata mette in rischio il rispetto del diritto alla salute del cittadino.
Il comma 154 recita: “L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.”
Ovvero una società del settore odontoiatrico può esercitare, purché il proprio direttore sanitario sia iscritto all’albo; per il resto dei soggetti (compreso il personale operante) non sembrerebbero necessari altri titoli abilitativi.
La norma così proposta può indurre a credere che in una società che ottempera a tale obbligo, chiunque può operare senza essere odontoiatra.
Si rende necessaria una correzione per evitare che l'attività odontoiatrica sia esercitata da chi non abbia l'abilitazione professionale.
Proposta
Si propone che sia chiarito che le prestazioni erogate siano effettuate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti alla professione odontoiatrica.

4) TELEMARKETING
Osservazioni
La proposta che si chiede, e invita la Commissione ad acquisire, attiene alla presa di coscienza di interpellare preventivamente i cittadini/consumatori sulla prestazione del loro consenso, che riteniamo necessario, primario ed insindacabile.
In ragione del riconoscimento di tale essenziale diritto, strettamente connesso al principio di libertà di espressione, occorre prevedere la predisposizione di un registro ove sia indicata la decisione/scelta/opzione del consumatore. Tale determinazione potrà essere ivi recepita a seguito dell’invio, tramite formulario redatto ad hoc in versione cartacea o a mezzo email o tramite sms, che ciascun consumatore potrà esprimere direttamente alla propria compagnia telefonica, con riferimento alla linea fissa che mobile.
Sulla questione si rappresenta, ulteriormente come l'invio del formulario debba essere previsto solo per la prestazione del consenso all'uso dei dati, ovvero non dovrà in alcun modo operare il cosiddetto silenzio/assenso, per cui non implica accettazione il caso di non risposta, ma solo la risposta affermativa da parte dell'utente tramite lo stesso mezzo attraverso cui gli e' stata posta la richiesta di consenso
Si propone pertanto la seguente modifica ai commi 4 bis e 4 ter:
4 bis - Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati:
a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
b) l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.
4 ter - Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilite al comma 4 bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.

4) TRASPORTI
Osservazioni
Preme evidenziare l'opportunità di intervenire sulla disciplina in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, come modificata dall'emendamento approvato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione della cd. manovrina, in Commissione bilancio alla Camera. Se la disposizione fosse confermata anche in seconda lettura - attualmente in corso al Senato - si profilerebbero le conseguenze pregiudizievoli per i consumatori e il mercato già messe in luce da più parti in occasione dell'emendamento cosiddetto anti-Flixbus, approvato in sede di conversione del decreto legge mille proroghe.
Si ricorda, ad esempio, il parere espresso ad aprile dall'Autorità dei Trasporti (ART) che ha dedicato un apposito paragrafo all'emendamento affermando che esso costituisce "un vincolo nell'accesso al mercato per gli operatori a danno di un'offerta di servizi adeguata alle esigenze di mobilità degli utenti" e proseguendo con una critica alla configurazione delle associazioni di imprese mutuata dalla disciplina in materia di contratti pubblici: quest'ultima - ha argomentato - è inappropriata al regime autorizzatorio relativo ad un settore liberalizzato. Del resto, la posizione dell'ART si aggiunge a quanto espresso pochi giorni prima anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha rilevato come "un'adozione decontestualizzata, rispetto al caso di specie della medesima formulazione giuridica prevista per i raggruppamenti d'impresa di cui all'art. 48, comma 2, del nuovo Codice appalti nel caso di forniture o servizi, appare in grado di determinare effetti fortemente anticoncorrenziali nel settore dei trasporti di passeggeri su strada con danni diretti e tangibili per i consumatori."
Alla luce di quanto precede, dunque, si auspica che si voglia mantenere fede agli impegni assunti con l'accoglimento degli ordini del giorno presentati al milleproroghe (9/4304/1 Mazziotti Di Celso; 9/4304/3 Cristian Iannuzzi; 9/4304/11 Capezzone, Bianconi, Corsaro; 9/4304/14 Boccadutri, Barbanti, Coppola, Losacco, Misiani, Moscatt, Raciti, Carloni, Lodolini, Giampaolo Galli, Carbone; 9/4304/58 Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano; 9/4304/93 Biasotti) e, più recentemente alla manovrina (9/04444/A/004 Mazziotti Di Celso), intervenendo col primo strumento legislativo utile per consentire agli operatori di settore di continuare ad operare mantenendo inalterato il proprio innovativo modello di business.
 
 
 
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