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NON ESISTE SOLO L'UOMO, LA SOCIETA' E' CAMBIATA, OCCORRE CAMBIARE LE REGOLE! DEPOSITATA PDL IN MATERIA DI COGNOME DEI CONIUGI E DEI FIGLI: QUELLO DELLA MADRE VALE QUANTO QUELLO DEL PADRE
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Notizia 
16 giugno 2006 0:00
 

Di iniziativa dell'on. Donatella Poretti, deputata Rosa nel Pugno

Firenze, 16 giugno 2006. Mia figlia e' senza un papa', ma solo per la legge, e porta solo il mio cognome. Quando la prossima settimana il mio compagno riconoscera' anche come sua nostra figlia, chiederemo che il suo cognome si aggiunga e non sostituisca il mio. Abbiamo scelto questa strada, l'unica percorribile perche' Alice possa chiamarsi con i cognomi di entrambi, che' l'hanno voluta e vogliono essere presenti nella sua vita.
Il cognome dell'uomo -marito o genitore- oggi prevale, persino come consuetudine nei casi in cui la legge tace, come per i figli nati nell'ambito del matrimonio. E' necessaria e urgente, invece, una modifica del Codice Civile che rispecchi non solo i cambiamenti di costume ma che prenda atto dell'uguaglianza uomo-donna.
E' una materia su cui si stanno accumulando sentenze giudiziali che sottolineano l'urgenza di un intervento legislativo:
- La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12641/06, ha deciso di rigettare la richiesta di un padre che, riconosciuto il figlio successivamente alla madre, chiedeva che il proprio cognome si sostituisse a quello della madre medesima.
- La Corte Costituzionale con la sentenza 61 del 16 febbraio 2006, ha rilevato che l'attribuzione ai figli del cognome del padre e' retaggio di una tramontata potesta' patriarcale, ma che non e' possibile dichiarare illegittima una legge che solo il Parlamento puo' cambiare.
Ecco la necessita' di un intervento che avvicini l'Italia agli altri Paesi europei e ci metta in regola con le convenzioni internazionali, come quella di New York del 1979, con cui l'Italia si e' impegnata ad eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna in famiglia, compresa quella della scelta del cognome.
Dal mio caso ho cercato una soluzione per i genitori che vogliono scegliere insieme il cognome dei figli. O per quelle donne che, sole, a crescono figli che sempre da sole hanno voluto; figli che oggi non possono portare il cognome della madre ma quello di un padre spesso costretto da un tribunale a riconoscere una genitorialita' solo biologica.
La proposta di legge, che consta di 6 articoli, e' redatta in collaborazione con Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
Nell'articolo 1 viene modificato l'art. 143-bis del codice civile, aggiungendo al cognome della madre quello del padre, cosi' ciascun coniuge mantiene il proprio. Nell'articolo 3 si abroga l'art. 156-bis, decadendo infatti il presupposto, in caso di divorzio, che il giudice imponga alla moglie di vietare l'uso del cognome del marito. Con l'articolo 2 i genitori possono decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, liberi di stabilire se esso debba essere quello del padre, della madre o di entrambi; se non c'e' accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori puo'
trasmetterne uno soltanto, altrimenti si avrebbe una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione. Regola che viene confermata nel caso di filiazione naturale (articolo 5) e adozione (articolo 6).
Il testo completo della relazione e della pdl e' a questo indirizzo:
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