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Canone/imposta Rai. Si paga anche per il pc?
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Iniziativa 
17 febbraio 2012 12:32
 
Interrogazione ai ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e finanze dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca

- Per sapere - premesso che:

il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 prevede all'articolo 1 quanto segue:
"Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto";

nel marzo 2007, l'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) ha condotto una indagine interpellando gli organi competenti per sapere nello specifico quali apparecchi sono soggetti al canone/tassa oltre il televisore: gli operatori di "Risponde-Rai" (numero a pagamento 199.123.000), il ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate. Le risposte sono state varie e contraddittorie. Secondo alcuni operatori "Rispondi Rai", sono apparecchi "atti o adattabili" il televisore o un computer. Per altri, rientrano nella legge anche i seguenti apparecchi: televisione, videoregistratore, registratore dvd, computer (indipendentemente dalla presenza di una scheda tv o di una connessione Internet), videofonino, tvfonino, monitor di qualsiasi tipo anche in assenza di un computer, decoder, monitor del citofono, modem, navigatore satellitare, videocamera, macchina fotografica digitale. L'Agenzia delle Entrate non ha risposto alla domanda, invitando l'Aduc a rivolgersi agli operatori Rispondi-Rai già interpellati. Il ministero delle Finanze, Ufficio legislativo-finanze, non è stato in grado di rispondere, così come numerosi uffici e comandi della Guardia di Finanza, l'organo di polizia predisposto al controllo sul territorio. Su questo, è stata depositata il 4 aprile 2007, nella passata legislatura, una interrogazione ai ministeri di Economia e finanze e delle Comunicazioni, a cui non è stata data risposta;

in data 28 settembre 2007, l'Aduc ha condotto una ulteriore indagine per capire quali apparecchi e le modalità di pagamento della licenza temporanea di importazione per i turisti che giungono in Italia provvisti di videofonini, pc o apparecchi tv, prevista dall'articolo 14 del suddetto regio decreto-legge. Ancora una volta, le risposte delle autorità competenti si sono rivelate di poco aiuto. Il servizio "Rispondi Rai" ha fornito risposte contraddittorie: per alcuni operatori, il turista con tv sull'auto o con videofonino in arrivo all'aeroporto deve pagare il canone per l'intero anno in cui è effettuata la visita, anche se breve. Per altri, i turisti stranieri non devono pagare nulla. Per altri, se il canone è già pagato da coloro che ospitano il turista (amici, albergo, eccetera) non sarà necessario pagare, altrimenti sì. Infine, un operatore ha chiesto di chiamare "domani mattina". L'Aduc ha anche contattato l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio del direttore dell'Agenzia delle Dogane, il direttore dell'Area gestione tributi e rapporto con gli utenti, ma nessuna risposta è stata fornita, con l'invito a richiamare in futuro. Anche gli uffici doganali periferici di Pontechiasso (Como) e Roma Fiumicino, deputati alla riscossione di tale tributo, non hanno saputo rispondere alla domanda. Su questo, è stata depositata l'11 ottobre 2007, nella passata legislatura, una interrogazione ai ministeri di Economia e Finanze e delle Comunicazioni, a cui non è stata data risposta;

in data 15 ottobre 2007, l'Aduc ha condotto una terza indagine per capire se anche gli esercizi pubblici debbano pagare il canone speciale di abbonamento qualora in possesso di un computer. Per questo l'associazione si è rivolta agli uffici regionali della Rai, all'Ufficio normative e contratti del servizio pubblico, al ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Entrate. Ancora una volta l'Aduc ha riscontrato confusione e contraddittorietà nelle risposte. Alcuni non hanno saputo rispondere, altri hanno sostenuto che un computer è soggetto a canone solo se impiegato per guardare la tv. Altri hanno invece detto che il canone lo si paga indipendentemente dall'uso che si fa dei computer, in quanto trattasi di una tassa sul possesso e non sull'utilizzo. L'Aduc ha anche ricevuto conferma da diverse sedi regionali che, contrariamente al canone ordinario, la Rai non persegue con altrettanta aggressività la riscossione del canone speciale, in quanto consapevole di ciò che significherebbe per molti piccoli esercizi commerciali, i cui gestori per altro pagano già il canone per casa loro. In altre parole, le manchevolezze della legge vengono supplite dalla sua parziale non applicazione;

in data 29 ottobre 2007, l'Aduc ha posto una richiesta ufficiale alla Rai per sapere se il canone fosse dovuto anche per un pc. In data 25 novembre, la Rai ha risposto di non poter rispondere, dichiarando competente l'Agenzia delle Entrate: "Con la presente vi informiamo di aver inoltrato la vostra lettera pari oggetto datata 29 ottobre u.s. per competenza all'Agenzia delle Entrate. Sara' nostra cura rendervi noti i termini della risposta non appena perverra'. Con i migliori saluti, Stefano Argenti (direttore Direzione amministrazione abbonamenti)";

in data 25 febbraio 2008, l'Aduc ha proposto una richiesta ufficiale alla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate, cosi' come indicato dalla Rai, su quali apparecchi siano soggetti alla tassa sul possesso di 'apparecchi atti o adattabili'. In data 19 marzo, la Direzione centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate si e' dichiarata incompetente, come gia' la Rai, indicando il ministero delle Comunicazioni quale soggetto competente in materia: "In merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo -risponde l'Agenzia- si fa presente che detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. In ragione di ciò, al predetto Ministero, con nota. 67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la problematica in trattazione.". Altrettanti quesiti sono stati posti, in alcune regioni, alla rispettiva Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate: le risposte sono state inizialmente contraddittorie, con alcune che dicevano che bisognava pagare e altre no, ma, dopo lo "sbandamento" iniziale, anche con comunicazioni di correzione alle missive precedenti, si sono tutte allineate all'attesa di un chiarimento da parte del ministero delle Comunicazioni;

nelle passate legislature, sono state presentate al ministero delle Comunicazioni ben sei interrogazioni parlamentari sull'argomento (atti della Camera dei Deputati n. 4/03226, 4/05224, 4/05376, 4/05609; atti del Senato n. 4/00029). Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto solo all’ultima di tali interrogazioni, ma non ha chiarito né disposto quali apparecchi. Ha infatti concluso la risposta come segue: “In considerazione del fatto che non sussiste ancora una interpretazione univoca circa la individuazione degli apparecchi, diversi dai televisori tradizionali, atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni, si ritiene opportuno procedre ad un approfondimento tecnico-giuridico della questione, anche attraverso il confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'agenzia delle entrate e la concessionaria del servizio pubblico”;

e considerato che:

non risulta che il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di tale approfondimento tecnico-giuridico e relativo confronto, abbia deliberato l’assoggettamento del personal computer al pagamento del canone Tv;
nonostante ciò, a partire dal febbraio 2012, numerose aziende e uffici hanno ricevuto una missiva da parte della Rai in cui si richiede il pagamento del canone TV da parte della RAI per la detenzione di "uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signage e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti";
la Rai non può di propria iniziativa riscuotere il canone per apparecchi diversi dal televisore tradizionale senza previa decisione in tal senso del Ministero dello sviluppo economico;
in ogni caso, la discriminazione fra computer collegati e non collegati in rete non ha alcun fondamento normativo, poiché il canone è dovuto per la detenzione di apparecchi “atti o adattabili”;
il computer è uno strumento ormai indispensabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, e l’inclusione dello stesso fra gli apparecchi tassati significherebbe di fatto imporre una nuova imposta sul lavoro;

per sapere

- se il Ministero dello sviluppo economico ha concluso il proprio approfondimento tecnico giuridico in merito a quali apparecchi, oltre al televisore tradizionale, siano soggetti al pagamento del canone TV;
- ove tale approfondimento sia giunto a termine, quali apparecchi sottoelencati presuppongono il pagamento del canone di abbonamento: videoregistratore, registratore dvd, computer senza scheda tv con connessione ad Internet, computer senza scheda tv e senza connessione Internet, videofonino, tvfonino, ipod e apparecchi mp3-mp4 provvisti di schermo, monitor a se stante (senza computer annesso), monitor del citofono, modem, decoder, videocamera, macchina fotografica digitale;

- ove invece tale approfondimento non sia ancora giunto a termine, cosa intenda fare il Governo per rimediare al comportamento illegittimo della concessionaria del servizio pubblico, la quale chiede il pagamento del canone speciale anche per personal computer collegati in rete.
 
 
 
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