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CLASS ACTION. AUDIZIONE DELL'ADUC IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA - 30 NOVEMBRE 2006
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Iniziativa 
30 novembre 2006 0:00
 
Onorevole Presidente,
Onorevole Relatore,
Onorevoli Membri della Commissione Giustizia della Camera,

in primo luogo desidero ringraziare la Presidenza ed i Commissari che hanno richiesto la nostra audizione per il cortese interessamento mostrato.
Gradirei utilizzare l'opportunità che ci è stata concessa per appuntare, brevemente, la Vostra attenzione su due aspetti, che riteniamo centrali, della discussione in materia di azioni collettiva.
Può apparire singolare a chi non conosce le class action, ma da anni, ormai, l'Aduc ha una esperienza diretta in materia di azioni collettive, sebbene questo strumento processuale non sia ancora disponibile in Italia.
Infatti, i cittadini italiani - oggi - possono usufruire (ed hanno usufruito) dello strumento della class action attraverso le giurisdizioni dei paesi che la prevedono.
L'Aduc ha promosso e promuove, quando si ravvisano le condizioni, class action dagli Stati Uniti e offre ai propri utenti informazioni utili in relazione alle class action, già avviate, anche non promosse dall'Aduc, che possono avere effetti sui diritti dei nostri utenti.
Per il caso Parmalat, ad esempio, l'Aduc ha promosso una class action avanti al tribunale di New York raccogliendo circa 8.000 risparmiatori che si sono proposti come rappresentanti della classe (Lead Plaintif). Dopo la nostra iniziativa altri soggetti, in Italia e all'estero, hanno raccolto adesioni per class action concorrenti. La class action Parmalat, infine, è stata avviata sebbene la conduzione non sia stata assegnata ai Lead Plaintf proposti dall'Aduc. Grazie a questa class action tutti i risparmiatori coinvolti, anche italiani, inizieranno ad avere i primi risarcimenti.
E' di questi giorni la notizia, infatti, di un accordo di due importanti banche, fra le quali la Banca Nazionale del Lavoro, che hanno chiuso un accordo transattivo il quale prevede l'esborso di 25 milioni di dollari ciascuna per chiudere la class action relativa agli azionisti.
Ci sono molti casi di class action condotte negli USA che hanno effetti su cittadini-consumatori italiani ed anche su aziende italiane.
Per il caso WorldCom (un caso simile al caso "Parmalat"), ad esempio, è stata avviata una class action che ha portato ad una serie di accordi transattivi i cui primi effetti, in termini di risarcimento materiale, si sono visti nelle settimane passate. Numerosi risparmiatori italiani che avevano azioni della WorldCom, anche grazie al supporto dell'Aduc, si sono visti accreditare i primi risarcimenti.
Infine, è proprio di ieri la notizia, apparsa fra l'altro nella prima pagina del Sole 24 ore, di un accordo transattivo che ha coinvolto la più importante compagnia assicuratrice italiana, Generali Assicurazioni S.p.A., la quale ha deciso - a seguito di una class action avviata negli USA - di risarcire le vittime del nazismo che avevano assicurazioni stipulate con una delle compagnie del gruppo Generali.

Il lavoro sul campo, in questa materia ci ha fatto toccare con mano sia gli indubbi vantaggi di questo strumento che i difetti dei vari modelli di azione collettiva utilizzati nei vari paesi e - segnatamente - negli Stati Uniti, dove lo strumento è maggiormente diffuso.
Grazie a questa esperienza l'Aduc ha elaborato il testo di una proposta di legge che è stata presentata dagli Onorevoli PORETTI e CAPEZZONE (ai quali si sono aggiunte le firme degli onorevoli: R. BEVENUTO, Ulivo; CARTA, Ulivo; CASSOLA, Verdi; DATO, Ulivo; D'ELIA, Rnp; DE ZULUETA Verdi; GOZI, Ulivo; LO MONTE, Movimento per l'autonomia; POLETTI, Verdi; ROSSI GASPARRINI, Misto; SANNA Ulivo; TREPICCIONE, Verdi; TUCCI, Udc; TURCI, Rnp; TURCO Rnp; ZANELLA, Verdi). Questo testo è stato poi utilizzato come base per le seguenti proposte di legge:
- AC 1330 on. FABRIS, SATTA, ROCCO PIGNATARO, ADENTI, AFFRONTI, CAPOTOSTI, CIOFFI, DEL MESE, D'ELPIDIO, GIUDITTA, LI CAUSI, MORRONE, PICANO, PISACANE
- AC 1834 on. PEDICA
- AC 1882 on. GRILLINI, BALDUCCI, LENZI

A questi progetti di legge, come è noto, si affiancano altrettanti progetti - fra i quali spicca quello dello Governo - che seguono, con alcune modifiche più o meno rilevanti, il modello di azione collettiva votato da questo ramo del Parlamento nella passata legislatura e non confermato dal Senato.

Come è già stato sottolineato da alcuni Commissari, ad esempio dall'on. Pecorella, nelle precedenti sedute di analisi di questi progetti di legge, il tema oggi all'attenzione della Commissione Giustizia è particolarmente complesso e ricco di implicazioni. Ed è proprio su questo tema della complessità che gradirei concentrare l'attenzione degli onorevoli commissari.
Le azioni collettive, se correttamente utilizzate sono uno strumento potentissimo, anche per la sua atipicità rispetto ai procedimenti tradizionali, sia per il risarcimento dei danni causati da illeciti plurioffensivi, sia per la prevenzione degli stessi.
Ma è proprio la forza e l'atipicità dello strumento che impone al Legislatore di prevedere, insieme all'introduzione dello strumento, una serie di norme correlate che assicurino il corretto ed efficace utilizzo dello stesso.
Non si tratta solo di rispondere al problema dei legittimati ad agire. Questo problema è stato, correttamente, sollevato da più parti poiché si tratta ovviamente di un aspetto centrale. L'Aduc però non ha voluto unirsi al coro delle "associazioni-escluse" perché riteniamo che quand'anche si modificasse il testo del Governo per includere qualche altra associazione fra i legittimati attivi, quel tipo di progetto di legge rimarrebbe drammaticamente lacunoso e per questo pericoloso.
L'Aduc ritiene, come già espresso, che la legittimazione ad agire debba essere affidata a chiunque abbia un interesse specifico e che debbano essere previsti, contestualmente, una serie di strumenti tesi a prevenire i possibili abusi del nuovo strumento processuale.
Ma quand'anche il Legislatore ritenesse di riservare la legittimazione ad alcuni soggetti, non potrebbe esimersi - a nostro modesto giudizio - dal prevedere, contestualmente, tutta una serie di obblighi che questi soggetti dovrebbero avere nei confronti dei cittadini-consumatori che hanno subito danni dagli illeciti plurioffensivi. Inoltre non si comprende perché l'azione collettiva potrebbe essere avvita dalle camere di commercio o da un'associazione di consumatori e non da un'Autorità di Vigilanza (esempi: Consob nel caso Parmalat o Autorità Garante per l'Energia nel caso del black-out elettrico).
In ogni caso, resterebbe comunque il nodo della corretta regolamentazione della procedura.
Nel modello del Governo (e simili) vi sono una serie di problemi procedurali non affrontati che dovrebbero - a nostro modesto giudizio - trovare una soluzione. Tanto per citare quelli che noi riteniamo più importanti ricordiamo che:
- in primo luogo, il risarcimento effettivo richiede comunque l'avvio di un'azione legale individuale, vanificando così il principale obiettivo dell'azione collettiva;
- non è regolamentato l'avvio di più azioni collettive concorrenti avviate da soggetti abilitati. Questo può apparire un problema secondario, ma non lo è affatto. Ovviamente la soluzione di far andare avanti solo la prima, in ordine temporale, è del tutto insoddisfacente poiché si incoraggerebbe l'avvio di azioni preparate in fretta e furia a discapito delle azioni maggiormente ponderate;
- non vi è alcun meccanismo di controllo da parte della classe di cittadini-consumatori interessati all'azione collettiva nei confronti dei soggetti che la gestiscono in particolare circa il potere di concludere accordi transattivi;
- non vi è alcun meccanismo di controllo relativo agli eventuali conflitti di interesse fra i proponenti l'azione collettiva e la classe;
- non vi è alcun filtro circa la non manifesta infondatezza dell'azione.

Per queste ragioni, ciò che ci preme maggiormente evidenziare è l'urgenza di arrivare ad un testo organico e completo - qualunque siano le scelte di fondo che verranno compiute. A nostro modesto avviso, una seria legge sull'azione collettiva non può ridursi in un articolo aggiuntivo al Codice del Consumo: deve necessariamente disciplinare tutte le fasi di questa nuova procedura prevedendo tutti i necessari contrappesi per garantire il corretto funzionamento dello strumento processuale, prevenirne gli abusi e bilanciare gli interessi in gioco.

Il secondo aspetto sul quale gradiremmo focalizzare la Vostra attenzione riguarda il così detto "modello americano" di azione collettiva.
Da più parti si è sostenuto che i disegni di legge AC 1443 Poretti-Capezzone, AC1330 Fabris, AC 1834 Pedica e AC 1882 Grillini vorrebbero introdurre in Italia il "modello americano". Illustri esponenti di Governo e della maggioranza hanno sostenuto di non voler "fare come in America" e di non gradire il "modello americano" nel quale ci guadagnerebbero più gli avvocati che i danneggiati.
Non v'è dubbio che negli Stati Uniti, in più di un'occasione si è abusato dello strumento della class action. Di questo dato di fatto, siamo i primi a prenderne atto. D'altra parte negli stessi Stati Uniti d'America hanno provveduto ad emanare provvedimenti legislativi volti a ridurre abusi di questo strumento.
Si è cercato, ad esempio, di ridurre il fenomeno noto come "forum shopping", cioè il tentativo di adire i tribunali più favorevoli ai consumatori.
A nostro modesto avviso, anche l'ultima legge di riforma della class action negli Stati Uniti non è in grado di prevenire a sufficienza gli abusi. I disegni di legge AC 1443, AC 1330, AC 1834 e AC 1882 che sono alla vostra attenzione non introdurrebbero, se approvati, il "modello americano", ma un modello molto più avanzato e molto più garantista. Un modello nel quale gli avvocati avrebbero ben poca convenienza ad intentare cause pretestuose.
Molte sono le differenze fra questo modello ed il modello americano:
- In primo luogo, è previsto che il foro di competenza sia quello del convenuto, non sarebbe quindi possibile il problema del forum shopping come in USA.
- E' previsto che le eventuali transazioni in corso di causa (la grande maggioranza delle class action si chiudono con transazioni) siano sottoposte a votazione della classe. Questo meccanismo riduce drasticamente i possibili comportamenti scorretti da parte degli avvocati e scoraggia l'avvio di azioni infondate.
- E' previsto un filtro molto significativo della magistratura che deve valutare, prima di avviare l'azione collettiva, il fumus boni iuris ed eventuali conflitti d'interesse anche grazie alle informazioni provenienti dai promotori di eventuali altre azioni collettive concorrenti.
- Diversamente dal modello USA, è previsto un meccanismo di opt-in e non di opt-out. Ciò significa che fanno parte dell'azione collettiva solo coloro che espressamente lo indicano e non tutti coloro che non si chiamano espressamente fuori (come in America). Questo meccanismo è evidentemente molto più compatibile con la nostra tradizione giuridica.
Vi sono molte altre differenze con il "modello americano", ma ciò che ci premeva sottolineare è che nel predisporre questa proposta di legge, non ci siamo assolutamente posti l'obbiettivo di importare il modello americano ma abbiamo, semmai, cercato di imparare dagli evidenti errori ivi presenti al fine di proporre un modello che importasse i pregi (ugualmente evidenti) eliminando tutti i difetti eliminabili.

Concludendo, l'introduzione dell'azione collettiva ha suscitato una serie di preoccupazioni in alcuni settori del mondo politico e si percepisce il tentativo di limitare il più possibile l'applicazione dello strumento (agendo sui legittimati ad agire e l'ambito di applicazione).
Dal mondo delle imprese, invece, si muovono obiezioni in larga parte condivisibili. Ci ha sorpreso alquanto leggere queste obiezioni poiché le stesse sembrano rivolte quasi esclusivamente ai PDL del Governo. Buona parte di queste critiche, infatti, sarebbero in massima parte superate nei modelli di azioni collettiva proposti dai PDL Poretti-Capezzone e simili.
Altre obiezioni provenienti dal mondo delle imprese, sono facilmente integrabili nel modello Poretti-Capezzone e simili, mentre sarebbero difficilmente accoglibili nel modello del Governo.
Ciò considerato, in conclusione, auspichiamo che sui PDL Poretti-Capezzone e simili, adeguatamente corretti e migliorati con il contributo di tutte le forze politiche e sociali, si possa trovare un'ampia convergenza.

Alessandro Pedone
Responsabile Aduc per la Tutela del Risparmio
 
 
 
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