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Riscossione multe Cds e vessatorieta' delle notifiche. Interrogazione
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Iniziativa 
29 ottobre 2008 0:00
 
 Interrogazione dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca, Radicali-Pd, ai ministeri dell'Interno, Economia e Infrastrutture

premesso che :
  • ai sensi dell’art. 206 del codice della strada "a riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689";
     
  • che tale articolo al primo comma recita "salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso", terminando all’ultimo comma sancendo l’applicazione di tale disciplina fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette;
     
  • a seguito di alcune modifiche legislative, diversi Comuni utilizzano la procedura prevista dall’art.2 r.d. n. 639 del 1910 per la riscossione degli importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni del codice della strada;
     
  • tali disposizioni sono spesso individuate nel d.lgs n. 46 del 1999, nel d.lgs n. 446 del 1997 e nelle leggi finanziarie 1998 e 2006;
     
  • questa pratica ha sollevato numerose polemiche sicche' numerosi sono stati gli interventi giurisdizionali (anche delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione) volti a pronunciarsi su questo contrasto, sancendo l’inapplicabilita' del sistema dell’ingiunzione ex art. 2 r.d. d.lgs n. 639 del 1910 alla riscossione delle sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada;
     
  • anche il ministero delle Finanze, con una circolare del 2005, ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale;
     
  • nonostante cio' gli enti locali continuano ad utilizzare questa forma di riscossione
     

 
per sapere:
  • se allo stato attuale risulta modificata la disciplina di riscossione delle sanzioni amministrative, derivanti da violazione del codice della strada, cosi' come prevista dal combinato disposto dell’art. 201 codice della strada e 27 l. 689 del 1981;
     
  • quali sono gli intendimenti del ministero in merito a tale questione.
     
 
 
 
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