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RSA (RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI). INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
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Iniziativa 
28 marzo 2007 0:00
 
Interrogazione  dell'on.Donatella Poretti, a risposta orale in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, al Ministro della Salute Livia Turco e al Ministro della Solidarieta' Sociale Paolo Ferrero

Premesso che:
 
- secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti e' ripartita per il 50% a carico del S.S.N. e per il restante 50% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (All. 1 D.p.c.m. 14 febbraio del 2001, richiamato nell'art. 54 della legge 289 del 2002);
- che questi ultimi possono chiedere all'assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE, cosi' come determinata dall'art. 25 della legge 328/2000 in relazione a quanto stabilito nel d.lgs. 109/98;

premesso altresi' che:
A)  
- i Comuni, le ASL e le RSA calcolano l'ISEE dell'assistito con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, ignorando la previsione normativa di cui all'art. 3, comma 2 ter del d.lgs. 109 del 1998 secondo la quale ai fini del calcolo ISEE, per i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscano di prestazioni sociali agevolate, si deve prendere il considerazione la "situazione economica del solo assistito" (si vedano documenti allegati da 1 a 3)
- alcuni Comuni addirittura, in assenza dei regolamenti comunali finalizzati ad individuare la situazione economica dell'assistito ai fini della compartecipazione agli oneri, richiedono il pagamento dell'intero 50% della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune ( si vedano documenti allegati da 4 a 6); 
- i comuni, le ASL e le RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del d.p.c.m. cui l'art. 3, comma 2 ter del d.lgs. 109 del 1998 fa riferimento, finalizzato ad "evidenziare la situazione economica del solo assistito";
- tale prassi e' illegittima. Se cosi' non fosse si giungerebbe al paradosso giuridico per cui l'inerzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri comporterebbe la disapplicazione di una legge ordinaria;
- del resto, tale e' l'univoca interpretazione delle autorita' consultate (pareri del Garante per la protezione dei dati personali: doc.   ;nota del direttore generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarieta' della Giunta Regionale Toscana: (si vedano documenti allegati da  13 a 21);
B)    
- i Comuni, le ASL e le RSA, in caso di insufficienza del reddito dell'assistito, chiedono ai congiunti dello stesso, il pagamento di parte o dell'intera retta in base agli artt. 433 e ss. del codice civile e all'art. 1 della legge 1580 del 1931 (si vedano documenti allegati da 7 a 12);
- che l'art. 2 comma 6 del d.lgs. 109 del 1998 pone espressamente il divieto di rivalersi, per il pagamento di contributi relativi a prestazioni agevolate, nei confronti dei congiunti dell'assistito, escludendo l'applicazione degli artt. 433 e ss. c.c.;
- che l'art. 1 della legge 1580 del 1931, che disponeva la possibilita' di esercitare una azione di rivalsa, per le spese di spedalita' e manicomiacali, nei confronti dei congiunti che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero, e' stato abrogato da norma uguale e contraria che espressamente esclude tale possibilita' (il summenzionato art. 2 comma 6 del d.lgs. 109 del 1998). Cio' in applicazione dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette Preleggi) secondo cui la norma posteriore abroga quella anteriore con essa incompatibile;

considerato infine:

- come segnalato piu' volte da Aduc (Associazione Diritti degli Utenti e Consumatori), che numerose famiglie, stante la grave situazione di salute del proprio congiunto, sono costrette a pagare quanto richiesto, pur anche nella consapevolezza dell'ingiustizia ed illegittimita' della pretesa, o a vedersi negato il rimborso di quanto indebitamente pagato

per sapere:

se non intenda attivarsi perche' sia finalmente adottato il dpcm citato al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni gia' in vigore, anche prevedendo idonee misure compensative a beneficio di coloro che si trovino o si siano trovati nelle condizioni descritte in premessa.


ALLEGATI
1) Regolamento delle prestazione economiche e servizi sociali Comune di Firenze;
2) Regolamento delle prestazione economiche e servizi sociali Comune di Pontedera;
3) ASL 5 di Pisa - diniego di accesso agli atti;
4) Comune di Campi Bisenzio - comunicazione all'assistito e ai suoi familiari;
5) Comune di Caorso - Integrazione retta ricovero;
6) Contratto ammissione RSA ASL di Pisa;
7) Comune di Firenze - risposta a richiesta di rimborso;
8) Comune di Campi Bisenzio - comunicazione all'assistito e ai suoi familiari;
9) Regolamento RSA Pisa;
10) Comune di Campi Bisenzio - comunicazione al Difensore Civico;
11) Azienda USL 5 - Pisa - risposta a richiesta di rimborso;
12) Comune di Campi Bisenzio - comunicazione;
13) Difensore civico della regione Toscana - Proposta di modifica del Regolamento comunale di Scandicci;
14) Regione Toscana/Giunta Regionale - Nota del 15-12-2005;
15) Garante per la protezione dei dati personali - nota all'Aduc;
16) Garante per la protezione dei dati personali - nota all'Inps;
17) Garante per la protezione dei dati personali - nota all'Unione per la tutela degli insufficienti mentali;
18) Garante per la protezione dei dati personali - nota;
19) Difensore civico della regione Veneto - nota;
20) Difensore civico ella regione Toscana - risposta al doc. precedente;
21)  Difensore civico ella regione Toscana - richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarieta' della Regione Toscana.

Di seguito il testo della risposta del sottosegretario Antonio Gaglione in Commissione il 19 aprile 2007:
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