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Cognome dei coniugi e dei figli. Modifiche al codice civile. Ddl 130
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Proposta 
24 settembre 2008 0:00
 
Disegno di legge dei senatori Donatella Poretti, Marco Perduca, Roberto Della Seta, Francesca Maria Marinaro, Paolo Amato, Franca Chiaromonte e Francesco Pardi

Onorevoli senatori! 
Il presente disegno di legge, redatto in collaborazione con l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori), intende modificare il Codice Civile in merito alla attribuzione del cognome, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, naturali, legittimi e adottati. Se fino ad oggi il cognome dell'uomo, marito o genitore, ha sempre prevalso, persino come consuetudine anche nei casi in cui la legge taceva, come nel caso dei figli nati nell'ambito del matrimonio, è necessaria una modifica che rispecchi non solo i cambiamenti di costume avvenuti nella società ma che prenda anche atto dell'uguaglianza uomo donna.
Nel caso di un figlio nato dentro il matrimonio, o riconosciuto da entrambi i genitori, la consuetudine di una società patriarcale e maschilista ha sempre dato per scontato che il cognome fosse quello del padre. La Corte Costituzionale con la sentenza 61 depositata il 16 febbraio 2006, ha ammesso che l'attribuzione ai figli del cognome del padre è retaggio di una tramontata potestà patriarcale ma non è possibile dichiarare illegittima una legge che solo il Parlamento può cambiare. La Consulta ha dunque dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione e non ha potuto dar ragione a una coppia che richiedeva il riconoscimento per il figlio del cognome materno. Intervenire su una questione del genere, avvertono i giudici, esorbita dalle competenze della Corte, non potendo risolvere scelte discrezionali che puo' e deve fare solo il Parlamento. Ecco l'urgenza e la necessità di un intervento legislativo che avvicini l'Italia alle legislazioni degli altri Paesi europei e ci metta in regola con le convenzioni internazionali, come quella di New York del 1979, con cui l'Italia si e' impegnata ad eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna in famiglia, compresa quella relativa alla scelta del cognome.
Riporto un esempio significativo di come funzionano le cose oggi. La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 12641/06, ha deciso di rigettare la richiesta di sostituzione del proprio cognome a quello materno, da parte di un padre che ha riconosciuto suo figlio successivamente alla madre. Si ricorda che l'attuale norma (262 c.c.) prevede, in caso di riconoscimento successivo, la possibilita' che il Tribunale per i Minorenni decida se aggiungere o sostituire il cognome del genitore che riconosce per ultimo. E' evidente che statisticamente il genitore che decide tardivamente di riconoscere il figlio naturale e' l'uomo e ogni pronuncia che sostituisse il cognome paterno a quello materno senza il consenso della madre, si rivelerebbe un abuso autoritario dello Stato ai danni di un genitore (donna) in favore dell'altro (uomo). Per questo la sentenza della Cassazione, se da un lato ha il pregio di rendere d'attualita' il problema, sottolinea che ad oggi vi e', nei riguardi dell'attribuzione del cognome, piena discrezionalita' dei giudici, anche a scapito delle volonta' genitoriali. Ed e' proprio Il fatto che sono possibili ad oggi sentenze di segno opposto, che ci spinge a formulare con urgenza questa proposta di legge, e a ribadire il principio della consensualita' e dell'uguaglianza genitoriale nell'attribuzione del cognome.
In tal senso, il nostro disegno (art.5 comma 2), prevede che in caso di riconoscimento tardivo e di disaccordo fra i genitori sull'aggiunta o sostituzione del nome, il cognome del primo (generalmente la madre) non puo' esser estromesso dal nuovo cognome, ma semmai esser seguito dallo stesso. Soprattutto, il nostro disegno mira a rendere solo eventuale il ricorso al Tribunale per i Minorenni, non prevedendone l’intervento, come invece e' attualmente, nei casi di attribuzione o modifica del cognome per il mero riconoscimento successivo di un genitore: sara' sufficiente la semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, che fara' le modifiche richieste di comune accordo dai genitori, oppure, in caso di disaccordo, aggiungera' al cognome preesistente (a cui il figlio e il primo genitore che lo ha riconosciuto hanno comunque diritto), quello del genitore che per ultimo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso della recente sentenza di Cassazione di cui sopra, ad esempio, la madre ed il figlio non avrebbero rischiato di vedersi sostituire o anteporre il proprio cognome a quello paterno, ma solo aggiunto. La madre avrebbe poi eventualmente potuto, nell'interesse del figlio, chiedere al Tribunale per il Minorenni di eliminare - solo per ragioni gravi- il cognome cosi' aggiunto.
Nell'articolo 1 del presetne disegno di legge. l'art. 143-bis del codice civile, che fa aggiungere al cognome della madre quello del padre, viene cosi' modificato lasciando che ciascun coniuge mantenga il proprio. Nell'articolo 3 si abroga l'art. 156-bis, decadendo infatti il presupposto, in caso di divorzio, che il giudice imponga alla moglie di vietare l'uso del cognome del marito.
Con l'articolo 2 si offre ad entrambi i coniugi l’opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d’ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto, altrimenti si avrebbe una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.
Questa regola viene confermata nel caso della filiazione naturale (articolo 5) e dell'adozione (articolo 6).
Infine, con l'articolo 4, si adegua la nuova disciplina anche ai fatti costitutivi dello status di figlio, (art. 237 c.c.), sostituendo il riferimento al cognome e al rapporto con il padre, quello di uno o di entrambi i genitori.


Disegno di Legge

Art. 1

L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi) – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.”

Art. 2
Dopo l’articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
“Art. 143-bis.1 - (Cognome del figlio di genitori coniugati). – Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l’ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell’ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l’ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta.”

Art. 3
L’articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4
L'articolo 237, comma 2 del codice civile, e' sostituito dal seguente:
«In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
a) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;
b) che il genitore o i genitori l'abbiano trattata come figlio ed abbia o abbiano provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
c) che sia costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
d) che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.

Art. 5
L’articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. - (Cognome del figlio). – Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell’articolo 143-bis.1.
Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può aggiungersi o sostituirsi, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, con le modalita' previste dall'art. 143 -bis 1. In caso di disaccordo fra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo seguira' quello preesistente.

Art. 6
Il terzo comma dell’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell’articolo 143-bis.1».
 
 
 
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