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Prostituzione. Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione
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Proposta 
19 luglio 2008 0:00
 
Disegno di legge dei senatori Donatella Poretti, Marco Perduca 

 
Onorevoli colleghi! -

La presente proposta di legge ha come obbiettivo quello di prevedere una nuova regolamentazione dell'esercizio della prostituzione. A quasi 50 anni dall'entrata in vigore della cosiddetta "legge Merlin" (20 febbraio 1958 n.75) e' sotto gli occhi di tutti come il fenomeno della prostituzione sia degenerato: non solo non si sono chiuse le "case", ma sono state aperte le strade; non solo non si e' abolito lo sfruttamento, ma si e' consegnato l'affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali, che attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno reclutano, gestiscono l'attivita', recepiscono i profitti delle persone che si prostituiscono, oltre ad impedire l'abbandono della prostituzione da parte di persone che lo desiderino.
La presente proposta di legge consta di tre soli articoli ed e' redatta grazie alla collaborazione dell'Aduc (associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori). 
Nel primo articolo si prevede che l'esercizio della prostituzione e' riconosciuto secondo le disposizioni della presente legge ed e' pertanto previsto l'abrogazione della "legge Merlin", come passaggio necessario per consentire che la prostituzione sia riconosciuta come una attivita' lavorativa attraverso cui si offrono servizi sessuali regolarmente remunerati, e i cui profitti, conseguentemente, saranno soggetti a prelievo fiscale. Sara' il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello della Salute, a stabilire una serie di misure a cui le persone che esercitano tale attivita' devono sottostare: controlli sanitari e norme igieniche nonche' regole di sicurezza dei locali in cui viene esercitata tale attivita'. La relativa normativa fiscale e' stabilita con apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 2).
Lasciando invariata la normativa vigente sullo sfruttamento e della prostituzione minorile, non si ravvede la necessita' di introdurre nuovi articoli nel Codice Penale. Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 la violenza sessuale da reato contro la morale e' divenuto un reato contro la persona; con l'introduzione degli articoli dal 609 bis fino al 609 decies del codice penale, si punisce chi costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali con le aggravanti se la vittima e' un minore. Si ricorda altresi' che restando in piedi i reati che rimandano ad atti osceni compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 527 cp e seguenti), la prostituzione esercitata per strada continuera' comunque ad essere punita sia penalmente, sia con sanzione amministrativa. 
 In alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti "sex workers" (lavoratori sessuali), si e' deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attivita' in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che ne conseguono compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale e di tassazione compresi. Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima e' "emersa" e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attivita'. L'apparato repressivo si e' potuto cosi' concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti.
La presente proposta di legge si ispira al principio e alla convinzione che governare i fenomeni sociali sia piu' efficace che proibirli, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonche’ della societa' intera.  Con la convinzione che mentre in clandestinita' tutto sia di fatto possibile, solo nella legalita', con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere.
 
 DISEGNO DI LEGGE
 
Articolo 1 
1- L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è riconosciuta secondo le disposizioni della presente legge.
2- La legge 20 febbraio 1958 n. 75, e successive modificazioni, e' abrogata. 
 
Articolo 2 
(prestazione di servizi sessuali remunerativi)
1- La prestazione di servizi sessuali remunerativi puo' essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerativi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile
 
Articolo 3
1- La disciplina relativa ai controlli igienico-sanitari e alla sicurezza dei locali in cui e' esercitata l'attivita' di prestazione dei servizi sessuali remunerativi e' stabilita con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concreto con il Ministro della salute.
2- Le disposizioni per la disciplina degli aspetti tributari sono stabilite con regolamento emanato, nelle forme previste dal comma 1, dal Ministro dell'economia e delle finanze
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS