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Disposizione in materia di variazioni delle condizioni dei contratti bancari
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Proposta 
2 giugno 2006 0:00
 
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ON.DONATELLA PORETTI

Disposizione in materia di variazioni delle condizioni dei contratti bancari

Onorevoli Colleghi! E' noto che la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti bancari, attraverso la comunicazione in Gazzetta Ufficiale, costituisce un grave danno alla concorrenza ed agli interessi dei clienti del sistema bancario.
Recentemente l'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha inviato una comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Franco MARINI, al Presidente della Camera dei Deputati, On. Fausto BERTINOTTI, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Romano PRODI, al Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Tommaso PADOA-SCHIOPPA, ed al Governatore della Banca d'Italia, Prof. Mario DRAGHI sottolineando come l'art. 118 del Testo Unico Bancario sia in palese contrasto con quando indicato nell'art. 33 comma 4 del Codice del Consumo. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha evidenziato come lo "ius variandi" previsto dall'art. 118 del Testo Unico Bancario sia una anomalia tutta italiana che non vede eguale negli altri Paesi europei e ne ha stigmatizzato i perniciosi effetti anticompetitivi auspicandone la rapida modifica. Il presente progetto di legge, composto di un solo articolo che modifica l'art. 118 del Testo Unico Bancario, accoglie in pieno i suggerimenti dell'Antitrust prevedendo che la modifiche ai contratti bancari di durata possano essere compiute solo per giustificato motivo e che le stesse, se sfavorevoli, debbano essere comunicate direttamente al cliente il quale avra' 30 giorni per recedere dal contratto senza applicazione di alcuna penale ed alle condizioni precedenti.

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 118 del Testo Unico Bancario
1. L'articolo 118, comma 1, del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 e' sostituito con il seguente: "Nei contratti di durata, i prezzi e le altre condizioni possono essere variati solo qualora sussista un giustificato motivo. Nel caso di variazioni sfavorevoli, le modifiche devono essere comunicate direttamente al cliente il quale ha 30 giorni per recedere dal contratto alle condizioni precedentemente pattuite con l'esclusione di qualsiasi penale e spese di estinzione del rapporto.
2. Il comma 3 dell'articolo 118 Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 e' soppresso.
 
 
 
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